(Pubblicato nel Bollettino  Ufficiale  della  regione  Friuli-Venezia
                  Giulia n. 29 del 16 luglio 2014) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 "Disposizioni per la
formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)"; 
  Visto in particolare l'articolo  7,  commi  34  e  35  della  legge
regionale 1/2007, ai sensi dei quali: 
    «34. Nell'ambito degli  interventi  previsti  dalle  disposizioni
dell'articolo  1  della  legge  regionale  6  luglio  1970,   n.   25
(Contributi per la costituzione di un «fondo  rischi»  a  favore  dei
Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie  della
regione),  e  successive  modifiche,  dell'articolo  1  della   legge
regionale 4 maggio 1973, n. 32 (Contributi per favorire  lo  sviluppo
di attivita'  economiche  nella  regione),  e  successive  modifiche,
dell'articolo 6 della legge regionale 8 aprile  1997,  n.  10  (Legge
finanziaria 1997), e successive  modifiche,  dell'articolo  59  della
legge  regionale  22  aprile  2002,  n.   12   (Disciplina   organica
dell'artigianato),   e   successive   modifiche,    l'Amministrazione
regionale e' autorizzata a riformare i criteri di assegnazione  delle
relative risorse finanziarie al fine di favorire la convergenza degli
organismi  operanti  agli  obiettivi  di  Basilea2,  in   particolare
mediante processi di aggregazione su base territoriale o  settoriale,
anche tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6, commi da 93  a
97, della legge regionale 18 luglio 2005,  n.  15  (Assestamento  del
bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli  anni  2005-2007  ai
sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7). 
    35. Con regolamento di esecuzione sono stabiliti i criteri  e  le
modalita' di intervento relativi all'utilizzo delle risorse di cui al
comma 34»; 
  Visto il "Regolamento per l'assegnazione delle risorse  finanziarie
ai sensi dell' articolo 7, comma 35, della legge regionale  1/2007  a
favore dei Consorzi di garanzia fidi  della  regione  Friuli  Venezia
Giulia", emanato con proprio decreto 25 luglio 2007, n. 0226/Pres.; 
  Viste le successive modificazioni al citato Regolamento emanato con
proprio  decreto  n.  0226/Pres./2007  apportate  con  i  regolamenti
emanati con propri decreti n. 0349/Pres./2007, n. 0182/Pres./2008, n.
0277/Pres./2009, e n. 057/Pres./2011; 
  Considerato che il predetto regolamento emanato con proprio decreto
n. 0226/Pres./2007 prevede, all'articolo 7, l'applicazione del regime
di aiuto "de minimis" disciplinato dal regolamento (CE) n.  1998/2006
della Commissione del  15  dicembre  2006  relativo  all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore
("de  minimis"),  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006; 
  Atteso che il citato regolamento (CE) n. 1998/2006 non e'  piu'  in
vigore dal  1°  gennaio  2014,  pur  continuando  ad  applicarsi  per
ulteriore periodo di sei mesi a tutti  gli  aiuti  "de  minimis"  che
soddisfano  le  condizioni   del   regolamento   stesso,   ai   sensi
dell'articolo  5,  paragrafo  3,  e  dell'articolo  6,  del  medesimo
regolamento; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   "de
minimis", pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione  europea
serie L 352 del 24 dicembre 2013, col quale e'  introdotta  la  nuova
disciplina in tema di aiuti "de minimis"; 
  Ritenuto  conseguentemente  necessario  modificare  il  regolamento
emanato con proprio decreto 0226/Pres./2007,  al  fine  di  adeguarlo
alla nuova  normativa  in  tema  di  regime  di  aiuto  "de  minimis"
disciplinata dal citato regolamento (UE) 1407/2013; 
  Visto  il  "Regolamento  recante  modifiche  al   Regolamento   per
l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'  articolo  7,
comma 35, della legge regionale  1/2007  a  favore  dei  Consorzi  di
garanzia fidi  della  regione  Friuli  Venezia  Giulia,  emanato  con
decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n.  0226/Pres.",
approvato con deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n.
1226; 
  Ritenuto  di  emanare  il   "Regolamento   recante   modifiche   al
Regolamento per l'assegnazione delle  risorse  finanziarie  ai  sensi
dell' articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei
Consorzi di  garanzia  fidi  della  regione  Friuli  Venezia  Giulia,
emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio  2007,  n.
0226/Pres."; 
  Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della Regione  Friuli  Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto
di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma  1,
lettera r); 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n.
1226; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il "Regolamento recante modifiche al Regolamento  per
l'assegnazione delle risorse finanziarie ai  sensi  dell'articolo  7,
comma 35, della legge regionale  1/2007  a  favore  dei  Consorzi  di
garanzia fidi  della  regione  Friuli  Venezia  Giulia,  emanato  con
decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n.  0226/Pres.",
nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI