(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 16 luglio 2014) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)"; Visto in particolare l'articolo 7, commi 34 e 35 della legge regionale 1/2007, ai sensi dei quali: «34. Nell'ambito degli interventi previsti dalle disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per la costituzione di un «fondo rischi» a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione), e successive modifiche, dell'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32 (Contributi per favorire lo sviluppo di attivita' economiche nella regione), e successive modifiche, dell'articolo 6 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), e successive modifiche, dell'articolo 59 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e successive modifiche, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a riformare i criteri di assegnazione delle relative risorse finanziarie al fine di favorire la convergenza degli organismi operanti agli obiettivi di Basilea2, in particolare mediante processi di aggregazione su base territoriale o settoriale, anche tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6, commi da 93 a 97, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7). 35. Con regolamento di esecuzione sono stabiliti i criteri e le modalita' di intervento relativi all'utilizzo delle risorse di cui al comma 34»; Visto il "Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell' articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia", emanato con proprio decreto 25 luglio 2007, n. 0226/Pres.; Viste le successive modificazioni al citato Regolamento emanato con proprio decreto n. 0226/Pres./2007 apportate con i regolamenti emanati con propri decreti n. 0349/Pres./2007, n. 0182/Pres./2008, n. 0277/Pres./2009, e n. 057/Pres./2011; Considerato che il predetto regolamento emanato con proprio decreto n. 0226/Pres./2007 prevede, all'articolo 7, l'applicazione del regime di aiuto "de minimis" disciplinato dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006; Atteso che il citato regolamento (CE) n. 1998/2006 non e' piu' in vigore dal 1° gennaio 2014, pur continuando ad applicarsi per ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del regolamento stesso, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6, del medesimo regolamento; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, col quale e' introdotta la nuova disciplina in tema di aiuti "de minimis"; Ritenuto conseguentemente necessario modificare il regolamento emanato con proprio decreto 0226/Pres./2007, al fine di adeguarlo alla nuova normativa in tema di regime di aiuto "de minimis" disciplinata dal citato regolamento (UE) 1407/2013; Visto il "Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell' articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226/Pres.", approvato con deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1226; Ritenuto di emanare il "Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell' articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226/Pres."; Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r); Su conforme deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1226; Decreta: 1. E' emanato il "Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226/Pres.", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI